La Cassazione interpella la Corte UE sul concordato contro il voto del Fisco. Convenienza, cause della crisi e documenti necessari per le imprese.
Offrire al Fisco un pagamento superiore a quello recuperabile attraverso la liquidazione può bastare per ottenere l’omologazione del concordato contro il suo voto? La domanda è ora all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea e riguarda anche l’ipotesi in cui al debitore venga contestato di avere deliberatamente provocato la propria insolvenza.
Per le imprese che preparano una ristrutturazione fiscale, il tema richiede attenzione sia ai numeri del piano sia alla storia del debito. Secondo l’analisi dell’avvocato Monica Mandico, documentare la convenienza della proposta deve accompagnarsi a una ricostruzione verificabile delle cause della crisi.
I due quesiti della Cassazione
Con l’ordinanza interlocutoria n. 27546/2026, deliberata l’8 ottobre e pubblicata il 22 ottobre, la Cassazione ha rimesso alla Corte di giustizia due questioni.
La prima riguarda la compatibilità con la direttiva europea sulla ristrutturazione del meccanismo che permette di superare il voto negativo determinante dell’Amministrazione finanziaria sulla base della sola convenienza rispetto alla liquidazione, anche nell’ipotesi di insolvenza deliberatamente causata. La seconda investe la compatibilità dello stesso meccanismo con le regole sugli aiuti di Stato.
Il rinvio non introduce un divieto e non determina una sospensione generale dei concordati: a essere sospeso è il giudizio interessato dalla rimessione. La controversia, inoltre, riguarda la legge fallimentare e non consente di estendere automaticamente le questioni a tutti gli strumenti del Codice della crisi.
Va mantenuta distinta anche la posizione delle parti: le condotte fraudolente richiamate nel ricorso dell’Agenzia delle entrate sono contestazioni dell’Amministrazione, non fatti definitivamente accertati dalla Cassazione.
Ricostruire la crisi, oltre la percentuale offerta
Mandico sottolinea che una proposta deve rendere comprensibili due aspetti: quanto il creditore pubblico potrà recuperare e come l’impresa sia arrivata all’attuale esposizione. La percentuale offerta, anche quando favorevole, non esaurisce questa valutazione.
Il lavoro parte da bilanci, dichiarazioni fiscali, estratti conto e andamento degli incassi. Occorre collegare date e importi, individuando l’inizio delle omissioni, le risorse disponibili, gli eventi che hanno assorbito liquidità e gli interventi tentati per affrontare le difficoltà.
Questa ricostruzione serve anche alla difesa del debitore. Gli arretrati tributari, da soli, non spiegano le ragioni dell’inadempimento: vanno distinti la mancanza di liquidità, gli errori gestionali, le poste contabili controverse e le operazioni alle quali viene attribuita una finalità fraudolenta.
Una documentazione ordinata permette di rispondere su fatti specifici, evitando che situazioni differenti vengano ricondotte a un’unica spiegazione generica.
I precedenti europei su concordato e debiti IVA
La giurisprudenza europea ha già riconosciuto, entro condizioni precise, la compatibilità di alcuni strumenti di ristrutturazione con la tutela dei crediti fiscali.
Nella sentenza Degano Trasporti del 7 aprile 2016, causa C-546/14, la Corte di giustizia ha ammesso il pagamento parziale dell’IVA nel concordato liquidatorio esaminato. Era necessaria l’attestazione di un professionista indipendente secondo cui il credito non avrebbe ricevuto un trattamento migliore nel fallimento.
La Corte ha considerato anche le garanzie riconosciute all’Amministrazione: voto contrario, opposizione e controllo del giudice. In quel contesto, il pagamento parziale non rappresentava una rinuncia generalizzata alla riscossione.
Come evidenzia l’avvocato Monica Mandico, il precedente valorizza il recupero concretamente possibile, ma non risolve la diversa questione del dissenso pubblico determinante e dell’insolvenza preordinata posta dal nuovo rinvio.
La sentenza Identi del 16 marzo 2017, causa C-493/15, riguardava invece l’esdebitazione di una persona fisica dichiarata fallita. La Corte ha riconosciuto che anche i debiti IVA potevano diventare inesigibili nella disciplina esaminata, caratterizzata da requisiti rigorosi e verifica giudiziale.
Sul piano degli aiuti di Stato, ha escluso la selettività del beneficio: rispetto all’obiettivo di consentire la ripartenza del debitore in buona fede, beneficiari e soggetti esclusi non si trovavano nella stessa situazione giuridica e fattuale. La presenza di requisiti di accesso, inoltre, non rende di per sé selettiva una misura.
Si tratta però di una pronuncia sull’esdebitazione personale, che non può essere assimilata senza ulteriori verifiche al concordato di una società.
Aiuti di Stato e confronto con il creditore privato
La riduzione di un credito pubblico richiede un esame dei requisiti dell’articolo 107 TFUE, tra cui il vantaggio selettivo e gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi. Il solo stralcio del debito non esaurisce l’analisi.
Per la rinegoziazione dei debiti, la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 richiama, al punto 74, il criterio del creditore privato: il comportamento del soggetto pubblico va confrontato con quello di un operatore privato in una situazione analoga. I punti 78 e 79 pongono l’attenzione sulle valutazioni economiche disponibili al momento della decisione.
Mandico osserva che questo confronto può aiutare a costruire l’analisi del recupero, ma richiede una verifica della sua applicabilità al caso concreto. Non esclude automaticamente ogni problema relativo agli aiuti di Stato.
Anche il passaggio della comunicazione dedicato alle transazioni fiscali va collocato nel suo ambito: riguarda accordi su controversie tributarie e non costituisce una disciplina generale del concordato.
Tempi, risorse e rischi del piano
Per sostenere la convenienza della proposta occorre andare oltre il confronto tra percentuali nominali. Devono risultare chiari i tempi dei pagamenti, le risorse che li finanzieranno e i rischi che potrebbero impedirli.
Un pagamento maggiore, ma molto differito e legato a incassi incerti, richiede una valutazione diversa da un versamento sostenuto da disponibilità già esistenti. Anche lo scenario liquidatorio deve poggiare su valori realistici di beni, tempi di realizzo, costi, prelazioni e crediti recuperabili.
Secondo l’analisi di Mandico, esplicitare le ipotesi del piano e verificare gli effetti di vendite o incassi inferiori alle attese permette di misurarne la tenuta.
La composizione negoziata richiede un accordo
Un percorso distinto è quello della transazione fiscale nella composizione negoziata. L’articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi prevede un accordo sottoscritto dalle parti, accompagnato dalle relazioni prescritte, comunicato all’esperto e depositato in tribunale.
Il giudice controlla la regolarità della documentazione e dell’accordo, autorizzandone l’esecuzione oppure dichiarandolo privo di effetti. Questo controllo non attribuisce un potere generale di sostituire il consenso dell’Amministrazione finanziaria.
La scelta dello strumento deve quindi precedere l’offerta: nella composizione negoziata occorre raggiungere l’accordo; per il concordato vanno individuate la disciplina applicabile e le relative condizioni di approvazione e omologazione.
Anche le obiezioni del Fisco richiedono risposte specifiche. Ai dubbi sui valori dei beni deve corrispondere un approfondimento estimativo; alle contestazioni sui flussi, una verifica finanziaria; alle questioni sulla condotta aziendale, una ricostruzione documentale e giuridica delle operazioni.
La preparazione deve infine considerare la gestione futura. Un calendario di tesoreria che comprenda entrate, costi correnti, imposte e nuovi debiti permette di valutare se l’impresa potrà rispettare il piano senza accumulare ulteriori arretrati.
Per sostenere una soluzione praticabile, conclude l’analisi dell’avvocato Monica Mandico, la proposta deve rendere leggibile l’intera operazione: le cause del debito, le risorse disponibili e gli interventi necessari a recuperare equilibrio.
Assistenza e contatti
L’avvocato Monica Mandico assiste imprese e professionisti nell’analisi dell’esposizione fiscale, nella ricostruzione delle cause della crisi e nella valutazione degli strumenti di ristrutturazione concretamente utilizzabili.
Per una prima valutazione è utile predisporre la situazione debitoria aggiornata, gli ultimi bilanci, le eventuali rateazioni e le comunicazioni ricevute dall’Amministrazione finanziaria.
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