La giurisprudenza ammette, in presenza di specifici presupposti, misure capaci di preservare beni personali destinati al progetto dell’impresa. L’avvocato Monica Mandico analizza limiti, differenze tra tutela protettiva e cautelare e condizioni richieste dai tribunali.
La crisi di una società può estendersi rapidamente anche al patrimonio personale dei soci e dei garanti. Se però proprio quei beni devono essere utilizzati per finanziare il risanamento, un’esecuzione individuale può compromettere le trattative con i creditori e mettere a rischio l’intera operazione.
È su questo terreno che si colloca l’analisi dell’avvocato Monica Mandico, che esamina alcune recenti decisioni di merito sulla possibilità di proteggere, nell’ambito della composizione negoziata, anche risorse appartenenti a soggetti diversi dall’impresa.
Il principio che emerge non è quello di una tutela automatica. Al contrario, la protezione deve essere specificamente giustificata, funzionale al risanamento e proporzionata al sacrificio imposto ai creditori.
Misure protettive e cautelari: la distinzione è decisiva
Il primo passaggio riguarda la qualificazione dello strumento richiesto.
Le misure protettive operano nel perimetro dell’articolo 18 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mentre le misure cautelari, previste dall’articolo 19, consentono al giudice di adottare i provvedimenti necessari a salvaguardare le trattative.
Come evidenzia Mandico, la differenza non è soltanto formale. Individuare correttamente il fondamento della domanda significa stabilire quali condizioni debbano essere dimostrate, quali soggetti debbano essere coinvolti e quale verifica sia richiesta al tribunale.
L’articolo 19 impone inoltre di sentire i terzi sui cui diritti la misura può incidere e attribuisce rilievo al parere dell’esperto sulla funzionalità della tutela richiesta rispetto al percorso di risanamento.
Vicenza: possibile proteggere le risorse del socio destinate al piano
Una prima indicazione arriva dal Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 maggio 2025.
Nel caso esaminato, il progetto di risanamento prevedeva un apporto di 90mila euro da parte del socio accomandatario. Il giudice ha riconosciuto che la necessità di preservare quelle risorse poteva giustificare una misura cautelare atipica anche se il patrimonio apparteneva a un soggetto diverso dalla società.
La tutela, però, non è stata estesa indistintamente a ogni iniziativa esecutiva.
Mandico sottolinea infatti che il dispositivo limitava l’inibitoria ai creditori sociali e respingeva la richiesta di sospendere due esecuzioni già pendenti, ritenute non sufficientemente funzionali alle trattative.
Il precedente mostra quindi che la destinazione di risorse personali al piano non comporta automaticamente il blocco di tutte le azioni sul patrimonio del socio.
Bologna: attenzione anche alla posizione del fideiussore
Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 22 settembre 2025, ha sviluppato ulteriormente questa impostazione.
La tutela cautelare dei beni dei soci illimitatamente responsabili viene collegata alla disponibilità di risorse personali da destinare concretamente al risanamento e alla necessità di conservarne un utilizzo ordinato.
Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il fideiussore.
Secondo l’analisi dell’avvocato Mandico, anche il garante può ottenere una protezione, ma devono essere dimostrati l’effettivo impegno a contribuire all’operazione e la sostenibilità del sacrificio imposto al creditore garantito.
Nel caso affrontato dal tribunale aveva assunto rilievo anche l’avvio della vendita di un immobile, il cui ricavato sarebbe stato destinato alle trattative.
Il giudice ha inoltre attribuito all’esperto un ruolo di vigilanza sull’effettività dell’apporto e sulla permanenza delle condizioni che rendevano concretamente realizzabile il progetto.
Venezia sceglie la strada delle misure protettive
Un’impostazione differente emerge dal Tribunale di Venezia, con provvedimento del 26 giugno 2026.
Secondo la massima pubblicata, la tutela del patrimonio personale può essere ricondotta alle misure protettive dell’articolo 18 quando soci garanti o personalmente responsabili svolgano un ruolo attivo nel risanamento, mettendo a disposizione risorse o altre utilità destinate ai creditori.
Resta quindi centrale il collegamento tra bene personale e progetto della società, ma cambia il fondamento normativo utilizzato.
Per Mandico, questa differenza impedisce di considerare uniforme la giurisprudenza: la domanda deve spiegare non soltanto perché la protezione sia necessaria, ma anche perché debba essere ricondotta allo specifico strumento richiesto.
Brescia: senza dati attendibili la tutela può essere negata
Il limite più evidente emerge dall’ordinanza del Tribunale di Brescia del 10 luglio 2026.
In quel caso il giudice ha ricondotto la richiesta sui beni personali dei soci alla tutela cautelare, ma ha respinto il ricorso a causa delle criticità riscontrate nella rappresentazione contabile e informativa.
Le carenze riguardavano, tra l’altro, rimanenze, crediti e determinazione del valore di liquidazione. Anche il progetto di risanamento presentava ancora diversi elementi di incertezza.
Il provvedimento collega quindi strettamente la tutela giudiziale ai doveri di trasparenza e buona fede.
Come osserva Mandico, il tribunale non può valutare il sacrificio richiesto ai creditori se non dispone di dati sufficientemente attendibili anche sull’alternativa rappresentata dalla liquidazione.
Il mancato riconoscimento delle misure, tuttavia, non determina automaticamente la fine della composizione negoziata: le trattative possono proseguire anche senza la protezione richiesta.
Il precedente di Torino va tenuto distinto
Un ulteriore riferimento è rappresentato dal decreto del Tribunale di Torino del 22 dicembre 2023, che riguarda però un contesto diverso: le misure previste dagli articoli 54 e 55 del Codice della crisi nell’ambito di una domanda con riserva ex articolo 44.
Il tribunale aveva valorizzato il legame tra società di persone e socio illimitatamente responsabile, confermando la tutela per il socio accomandatario.
La richiesta era stata invece respinta per soggetti che non rivestivano più quella qualità e per i quali non era stato neppure dimostrato l’impiego dei beni personali nell’attività dell’impresa.
Mandico richiama quindi alla prudenza: il precedente non consente di sovrapporre automaticamente patrimonio sociale e patrimonio personale, né di estendere indiscriminatamente le tutele a ex soci e garanti.
Cosa deve dimostrare l’impresa
Dal confronto tra le diverse decisioni emerge una linea operativa abbastanza chiara.
La domanda deve indicare quale risorsa personale si vuole preservare, in che modo entrerà nel progetto di risanamento e perché l’iniziativa del creditore rischierebbe di comprometterne l’utilizzo.
Occorre quindi ricostruire la posizione del socio o del garante, considerando natura della responsabilità, fideiussioni rilasciate, debiti personali ed eventuali esecuzioni già avviate.
Il progetto dovrebbe inoltre documentare la consistenza dei beni, i vincoli esistenti, il possibile valore di realizzo e i tempi necessari perché le risorse siano effettivamente messe a disposizione dell’impresa.
Una semplice intenzione di vendere un immobile, ad esempio, assume un peso molto diverso rispetto a una procedura già avviata e accompagnata da valutazioni attendibili.
La protezione deve essere proporzionata
Anche l’individuazione dei creditori destinatari della misura deve essere precisa.
I creditori personali del socio e quelli della società possono trovarsi in posizioni differenti e la domanda deve chiarire quali iniziative si intendano temporaneamente impedire e quale conseguenza avrebbero sul progetto.
Dal punto di vista dei creditori, la verifica può invece concentrarsi sull’effettività dell’impegno assunto, sulla rilevanza delle risorse personali rispetto al fabbisogno del piano e sulla proporzionalità della limitazione richiesta.
Per l’avvocato Monica Mandico, il punto centrale è proprio questo: la tutela del patrimonio personale può diventare uno strumento del risanamento soltanto quando esiste un rapporto concreto, documentabile e verificabile tra quei beni e la riuscita delle trattative.
Non basta dunque essere soci o garanti per ottenere la sospensione delle azioni esecutive. Serve dimostrare che la protezione richiesta abbia una funzione precisa all’interno di un progetto credibile e costantemente aggiornato.
Avv. Monica Mandico
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