venerdì, Aprile 26, 2024

Pensione di vecchiaia: requisiti per il cumulo

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Il 12 ottobre l’Inps ha fornito le indicazioni di sua competenza per rendere finalmente operativa questa novità. Ma quale tipo di pensione si può ottenere con il cumulo?

Dieci mesi fa il Parlamento, con la legge di bilancio 2017, ha stabilito che per ottenere la pensione in regime di cumulo possono essere utilizzati anche i contributi versati nelle Casse di previdenza dei professionisti. Una decisione entrata all’ultimo momento nel testo della legge e che ha determinato non pochi problemi applicativi. Il 12 ottobre l’Inps ha fornito le indicazioni di sua competenza per rendere finalmente operativa questa novità, tuttavia il percorso non si è ancora concluso. Ma quale tipo di pensione si può ottenere con il cumulo? E l’assegno previdenziale è uguale a quello che si otterrebbe senza cumulare? Quali requisiti si devono avere? Vediamo.

Se il requisito anagrafico richiesto dalla Cassa di previdenza è più elevato di quello dell’Inps (66 anni e 7 mesi nel 2018), la pensione verrà pagata in due tempi. L’Inps inizierà a erogare la quota di sua competenza quando sarà raggiunta l’età minima e successivamente si aggiungerà la quota in carico alla Cassa al raggiungimento dei relativi requisiti. Mentre incasserà “l’anticipo” dell’Inps il professionista potrà continuare a lavorare versando i contributi alla cassa. Se, invece, i requisiti della Cassa sono più bassi, per il cumulo si dovrà attendere comunque il “minimo anagrafico Inps”. In alternativa si potrà chiedere la pensione alla Cassa e poi una pensione autonoma all’Inps al raggiungimento dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.

Il cumulo con la pensione anticipata si ottiene quando si maturano i requisiti contributivi “generali”, cioè attualmente 42 anni e 10 mesi (un anno in meno le donne), sommando tutti i periodi contributivi non coincidenti accumulati nelle varie gestioni che ai fini del diritto all’assegno vengono conteggiati sia per raggiungere il minimo Inps sia quello previsto dalle Casse coinvolte nel cumulo. Per questa pensione non è prevista la maturazione per quote successive come per la vecchiaia. Peraltro più di una Cassa ha requisiti più bassi di quelli richiesti dall’Inps. La pensione anticipata in cumulo “premia” chi ha molti anni di contributi ma è ancora relativamente giovane.

Il criterio del calcolo: a causa della sostenibilità finanziaria dei bilanci su un orizzonte temporale di trent’anni le Casse potrebbero disciplinare l’applicazione di regole meno vantaggiose rispetto a quelle ordinariamente utilizzabili, al fine di contenere l’esborso anticipato di somme rispetto all’ipotesi in cui il professionista avesse atteso il raggiungimento dei requisiti ordinari per l’accesso alla pensione. Tuttavia finora non sono emersi orientamenti in questa direzione, anzi il cumulo ha costituito un elemento di criticità proprio perché non si vuole penalizzare i futuri pensionati ma al contempo va mantenuta la sostenibilità dei bilanci.

Il diritto per gli eredi si consegue sulla base dei requisiti di assicurazione, contribuzione e degli altri requisiti nella forma assicurativa nella quale il lavoratore deceduto era iscritto al momento dell’evento, tenuto conto dei periodi non coincidenti presso le singole forme, indipendentemente dalla circostanza che talune forme (diversa da quella tenuta ad accertare il diritto), riconoscano la qualifica familiare superstite. Le pensioni dirette sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ciascuna forma pensionistica. Le aliquote di reversibilità sono quelle previste da ciascun ordinamento. La pensione decorre il primo giorno del mese successivo al decesso.

In regime di cumulo può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi in cui si applicano i regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In Italia devono risultare almeno 52 settimane di contributi. Nel caso in cui la contribuzione estera faccia perfezionare un diritto a pensione in più gestioni, dovrà essere liquidato il trattamento pensionistico più favorevole per l’interessato. La contribuzione estera può essere utilizzata anche qualora abbia dato luogo a pensione nello Stato estero, né tale circostanza preclude l’accesso alla pensione in regime di cumulo.

In caso di inabilità può essere conseguita in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché degli ulteriori requisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale il lavoratore risulta iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante. Per i soggetti iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il cumulo può essere attivato per accedere alla pensione di inabilità non dipendente da causa di servizio nonché quella assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. L’eventuale maggiorazione spettante sarà quella della forma in cui risulta iscritto da ultimo e la ripartizione dell’onere verrà effettuata in rapporto all’anzianità contributiva. La facoltà non può essere esercitata per l’assegno di invalidità.

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