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Emergenza coronavirus: La guida per richiedere il congedo parentale 2020

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Il congedo parentale 2020 per l’emergenza Coronavirus e la chiusura delle scuole: Come funziona | A chi è rivolto | Importo | Come richiederlo.

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus per la chiusura delle scuole, l’unica soluzione è che un genitore possa stare a casa dal lavoro per accudire i figli, in attesa che riprendano le lezioni. Così, come anticipato dalla viceministra Laura Castelli, arrivano i congedi parentali straordinari per i lavoratori pubblici e privati. «Stiamo definendo una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni», ha detto la viceministra (leggi anche: Coronavirus, le misure a sostegno delle famiglie: voucher per baby sitter e congedo parentale).

Nel frattempo di sapere quali saranno le condizioni per accedere a questo congedo parentale straordinario vediamo cosa è necessario sapere.

Cos’è il congedo parentale e a chi è rivolto

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. È rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (sono esclusi dall’indennità i genitori disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e a domicilio).

Come funziona il congedo parentale

Il congedo parentale spetta ai genitori naturali di bambini con età inferiore ai 12 anni (per i genitori adottivi o affidatari il congedo parentale spetta con le stesse modalità entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino). I genitori, come riporta il sito dell’Inps devono essere «in costanza di rapporto di lavoro». Se il rapporto di lavoro però cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo viene meno dalla data di interruzione del contratto.

Il periodo massimo complessivo di congedo è di 10 mesi. I mesi però salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. I 10 mesi possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Considerato il limite previsto, l’Inps specifica che il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

1) alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;

2) al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;

3) al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;

4) al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

Il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino presente in famiglia. Mentre per quanto riguarda la possibilità di frazionare a ore il congedo, la legge 228 del 24 dicembre 2012 lo prevede, ma ha rinviato alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria.

Importo previsto

Ai genitori lavoratori dipendenti che usufruiscono del congedo parentale spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo di sei mesi.

Nel caso di bambini di età dai 6 anni e un giorno agli 8 anni (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), l’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni (o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi).

Nessuna indennità, invece, dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’Inps, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

Come non perdere il diritto all’indennità

L’Inps ha stabilito che il  diritto all’indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Per evitare, dunque, la perdita del diritto, è necessario che la lavoratrice o il lavoratore presentino all’Inps (prima dello scadere dell’anno) la domanda scritta per ottenere il pagamento dell’indennità.

Quando e come fare la domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata online sul sito dell’Inps. In alternativa, può essere inoltrata tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; o presso gli enti di patronato e intermediari dell’Inps.

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