domenica, Ottobre 6, 2024

Coronavirus in Campania, De Luca conferma i divieti fino al 13 novembre: la nuova ordinanza

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Francesco Monaco
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Francesco Monaco, giornalista. Esperienza dalla carta stampata a internet, radio e tv. Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'.

Con l’ordinanza numero 81, il governatore conferma fino al 13 novembre tutti i divieti, a cominciare dall’asporto dopo le 21, per far fronte all’impennata di contagi da Coronavirus in Campania.

Nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per far fronte all’impennata di contagi da Covid-19. Il documento n.81 conferma le disposizioni precedenti n.78 del 14 ottobre e n.79 del 15 ottobre, ma prolunga la validità al 13 novembre. “Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata”, si legge. Tra le misure non è inclusa la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, che sarà oggetto di una nuova ordinanza che confermerà l’orientamento della Regione Campania anche in virtù del parere positivo espresso dal Tar.

Coronavirus in Campania: l’ordinanza n.81

Resta confermato: il divieto di vendita con asporto per bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e simili dalle ore 21; l’obbligo di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 per bar, pasticcerie, gelaterie e simili nei giorni da domenica a giovedì; il divieto di feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie civili o religiose, con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30; il divieto di aggregazioni e riunioni in forma di corteo, compresi i cortei funebri; la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, tranne quelle relative agli studenti del primo anno, dove già programmate in presenza dal competente ateneo; la limitazione oraria tra le 6 e le 8.30 per l’attività di jogging nei centri abitati; il divieto di sagre e fiere; l’obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di consentire l’ingresso solo dopo misurazione della temperatura, vietando l’ingresso in caso di temperatura superiore a 37,5°C; la raccomandazione agli enti e agli uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo e relativi affollamenti.

SCARICA L’ORDINANZA: ordinanza-n-81-19-10-2020

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