venerdì, Aprile 19, 2024

Al via lo scontrino elettronico: ecco cosa cambia

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Francesco Monaco
Francesco Monacohttps://www.2anews.it
Francesco Monaco, giornalista. Esperienza dalla carta stampata a internet, radio e tv. Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'.

Lo scontrino elettronico è realtà: le novità in merito alle multe, gli esonerati e tutto quanto c’è da sapere per non farsi cogliere impreparati.

Lo scontrino elettronico da ieri, lunedì 1° luglio, è realtà anche se le multe scatteranno tra sei mesi. Con la circolare numero 12 del 2019 la Fondazione studi consulenti del lavoro fornisce un’utile guida nella quale riepiloga le principali novità. Nel documento vengono fornite istruzioni su come ottenere rimborsi spese e detrazioni fiscali, sulle categorie esenti dal nuovo obbligo e su come cambieranno i controlli della Guardia di Finanza. Inoltre, si segnalano anche i nuovi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 15/E dello scorso 29 giugno sulla procedura web e sulla moratoria delle sanzioni comminate a partire dal 2020.

Circolare che ricorda come dal 1° luglio gli operatori Iva con volume d’affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi dovranno rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate (articolo 17 del Dl n. 119/2018). In alternativa all’utilizzo dei registratori di cassa telematici, sarà possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell’Agenzia, disponibile nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi. Questi dati, come spiega la Circolare 15/E, possono essere inviati all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, come stabilito dal “Decreto crescita” (Dl n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo servizio per i corrispettivi telematici

Il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi e potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso. Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata. Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico). Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Più tempo per l’invio

La circolare spiega che, come stabilito dal Dl n. 34, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto. Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti. Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Gli esonerati

Come riporta quifinanza.it, saranno esclusi i tabaccai e tutti coloro che vendono beni dai Monopoli di Stato. Esclusi anche i benzinai per i “pieni” ai clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione. Esclusi i produttori agricoli, i notai, i giornalai, quelli del settore scommesse e new slot ma anche fumisti, ciabattini, ombrellai e arrotini in forma itinerante. Anche chi vende cartoline o souvenirs e chi vende gelati, dolci o caldarroste non sarà interessato dall’obbligo dello scontrino elettronico. Escluso chi vende panini e bevande agli stadi, alle stazioni, nei cinema e nei teatri. Di contro, chi non si adegua all’obbligo di emissione degli scontrini e delle ricevute telematiche rischia pesanti sanzioni, pari al 100% dell’imposta relativa. E se il comportamento persiste per un quinquennio si potrà rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività.

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