Finalmente arriva l’ufficialità dell’Inps per la reversibilità al coniuge del componente dell’unione civile ai fini previdenziali. Dal 5 giugno è esteso al partner il diritto spettante dal coniuge alle prestazioni pensionistiche e assistenziali con applicazione delle relative norme.
E’ tutto spiegato in una nota diffusa ieri dal Direttore Generale dell‘Inps, Vincenzo Damato (messaggio n.5171). Per il momento, si limita a ufficializzare l’estensione dei diritti previdenziali ai partner, rinviando a successivo messaggio le istruzioni.
Per quanto riguarda le pensioni, la principale prestazione estesa dalle famiglie alle unioni civili è la «pensione ai superstiti», con cui vengono indicate, in genere, due pensioni, accomunate dalla caratteristica di essere percepite da eredi (appunto i «superstiti») dell’effettivo titolare o avente diritto alla pensione: a) la «pensione di reversibilità»; b) la «pensione indiretta”.
La novità, spiega l’Inps, arriva dalla legge n. 76/2016 che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. L’equiparazione al coniuge (con conseguente pieno diritto alle prestazioni previdenziali) riguarda solo il componente (partner) delle unioni civili, che la nuova legge inquadra come «formazioni sociali». L’estensione riguarda quei diritti fruiti finora da un coniuge di una famiglia costituita con matrimonio (marito o moglie).
Ecco il testo di legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.La legge in esame disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto, in particolare l’articolo 1: ai commi da 1 a 35 regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso; ai commi da 36 a 65 regolamenta le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
- ai commi da 66 a 69 fornisce le disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, nonché al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale e assistenziale derivanti dalle unioni. Al riguardo, l’articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché’ negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto.