giovedì, Aprile 25, 2024

Monte di Procida, ordinanza del sindaco: stop alle uscite dopo le 18 per i minori

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Luigi Maria Mormone
Luigi Maria Mormonehttps://www.2anews.it
Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista.

Covid 19 a Monte di Procida: il sindaco Giuseppe Pugliese ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto per i minori il divieto di uscire dopo le 18 (a meno che non siano accompagnati dai genitori).

Con la ordinanza sindacale n.50 del 13 novembre 2020 in via precauzionale e al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 in via precauzionale e temporanea si dispone quanto segue, con decorrenza immediata e fino alle ore 23,59 del 15 novembre, il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, ha disposto che

  • sarà interdetto l’accesso ai moli, alla spiaggia, all’area verde Scirocco e alla omonima area giochi;
  • a partire dalle 18:00 l’intera area sarà interdetta, salvo che per lo svolgimento delle attività commerciali consentite, con le limitazioni previste dall’attuale normativa nazionale e regionale.
  • In merito alle attività di bar e ristoranti, nei limiti imposti dal DPCM e dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania vigenti, l’accesso dell’utenza è consentito per il solo tempo strettamente necessario agli acquisti;
  • restano consentite le attività diportistiche;
  • interdetto l’accesso alle spiagge di Miliscola e di Torregaveta;
  • la chiusura del Parco del Benessere, Belvedere Stupor Mundi, dei Giardini di Dedalo e Area Giochi di Cappella in Piazza della Terra;

Fino alle 23.59 di domenica 22 novembre viene inoltre disposto:

  • il divieto di accesso sul territorio comunale e il divieto di svolgimento sul territorio comunale agli esercenti le attività di vendita ambulante, vendita porta a porta, procacciatori d’affari, con esclusione dei servizi di consegna a domicilio;
  • il divieto su tutto il territorio comunale del volantinaggio.

Fino a nuova disposizione:

  • È fatto divieto ai minori di 18 anni, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/altro adulto familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l’accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.
  • Fermi restando i divieti imposti dal DPCM vigente e richiamato in particolare l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in caso di sintomi associati al COVID-19, si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute).

Fermo l’obbligo di indossare la mascherina, la stessa deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica. L’obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

In particolare, si raccomanda all’interno degli esercizi di ristorazione e bar di abbassare la mascherina per il tempo strettamente necessario per la consumazione al banco o al tavolo e di indossarla per il tempo rimanente in particolare in presenza del personale che presta servizio ai tavoli e al banco.

Si raccomanda comunque di limitare al massimo le uscite, in particolare con riferimento alle abitazioni private, secondo quanto disposto dal DPCM 4/11/2020, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia. Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 CPP.

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