giovedì, Aprile 25, 2024

Tar respinge la sospensiva: corretto chiedere il Green Pass al personale scolastico

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Francesco Monaco
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Francesco Monaco, giornalista. Esperienza dalla carta stampata a internet, radio e tv. Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'.

Il Tar del Lazio ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione in merito al Green Pass.

Il Tar Lazio con i decreti monocratici nn.4531/2021 e 4532/2021 depositati oggi ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso di Green Pass del personale scolastico.

In ordine “al diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile”. Lo scrivono i giudici del Tar del Lazio nei decreti con cui ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal Ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina del Green pass per il personale scolastico.

Inoltre le persone munite di green pass potranno accedere liberamente alle “feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose”.

Lo prevede un emendamento al decreto sulla certificazione Verde approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera. Il relatore Luca Rizzo Nervo (Pd), ha proposto la riformulazione di un emendamento di Angela Ianaro (M5s) e di altre proposte presentate da Fi, Iv, Fdi e Pd che è stato approvato. Il decreto prevede che dal 6 agosto ” è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l’accesso” ad una serie di “servizi e attività” che vengono elencate (ristorazione al chiuso, spettacoli ed eventi sportivi, piscine e palestre, ecc) tra le quali non erano citate le feste e i banchetti “conseguenti alle cerimonie civili e religiose” come appunto quelle matrimoniali. Con l’emendamento di Ianaro tali feste entrano nell’elenco.

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