venerdì, Ottobre 4, 2024

Covid 19 a Monte di Procida: scuole chiuse fino al 29 novembre

- Advertisement -

Notizie più lette

Luigi Maria Mormone
Luigi Maria Mormonehttps://www.2anews.it
Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista.

Covid 19 a Monte di Procida: un’ordinanza sindacale dispone la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado fino al 29 novembre.

Con la ordinanza n.53 del 20 novembre 2020, in via precauzionale e temporanea al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid 19, il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, dispone quanto segue:

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLE ORE 23,59 DEL 29 NOVEMBRE

Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado; restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione da parte dell’Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

FINO ALLE 23,59 DI DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020

  • il divieto di accesso sul territorio comunale e il divieto di svolgimento sul territorio comunale agli esercenti le attività di vendita ambulante, vendita porta a porta, procacciatori d’affari, con esclusione dei servizi di consegna a domicilio;
  • il divieto su tutto il territorio comunale del volantinaggio;
  • la proroga dell’ordinanza n. 48 del 3-11-2020 riguardante il lavoro agile del Comune;

FINO A NUOVA DISPOSIZIONE

E’ fatto divieto ai minori di 18 anni, dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di ogni giorno, di circolare nei luoghi pubblici senza essere accompagnati da un genitore/altro adulto, familiare o altro adulto abitualmente convivente o deputato alla loro cura; l’accompagnatore dovrà vigilare sul rispetto da parte di questi delle disposizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei DPI.

Fermi restando i divieti imposti dal DPCM vigente e richiamato in particolare l’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio in caso di sintomi associati al COVID-19, si ricorda che l’accompagnatore ha anche la responsabilità della valutazione dello stato di salute proprio e del minore (automonitoraggio condizioni di salute).

RACCOMANDA

Fermo l’obbligo di indossare la mascherina, la stessa deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di sopra del naso: un utilizzo non corretto della mascherina, come ad esempio tenerla sotto il mento o lasciando scoperto il naso, equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per contenere il diffondersi dell’emergenza epidemiologica. L’obbligo di corretto utilizzo è esteso a qualsiasi altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie utilizzato.

In particolare, si raccomanda all’interno degli esercizi di ristorazione e bar di abbassare la mascherina per il tempo strettamente necessario per la consumazione al banco o al tavolo e di indossarla per il tempo rimanente in particolare in presenza del personale che presta servizio ai tavoli e al banco.

Si raccomanda comunque di limitare al massimo le uscite, in particolare con riferimento alle abitazioni private, secondo quanto disposto dal DPCM 4/11/2020, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia. Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 CPP.

Ultime Notizie