giovedì, Febbraio 12, 2026

Spiagge di Posillipo, stop al limite dei 60 ingressi: il Tar annulla le delibere del Comune

Accolti i ricorsi dell’associazione Mare Libero per le spiagge di Posillipo: cancellati il tetto massimo giornaliero, la chiusura alle 17.30 e confermata l’illegittimità delle proroghe ai lidi privati.

La spiaggia libera di Donn’Anna e quella delle Monache di Posillipo tornano accessibili senza il limite dei 60 ingressi al giorno. Il Tar della Campania ha infatti annullato, come riporta Fanpage.it, le delibere del Comune di Napoli e dell’Autorità Portuale che avevano introdotto il contingentamento degli accessi, gestito tramite prenotazioni online dai concessionari privati.

Accolti i ricorsi presentati dall’associazione Mare Libero – Aps, che contestava sia il tetto massimo di presenze sia la chiusura anticipata alle 17.30.

La decisione del Tar Campania

La sentenza, si legge su Fanpage, è stata emessa dalla Settima sezione del Tar Campania, presieduta da Maria Laura Maddalena, con provvedimenti pubblicati lo scorso 6 febbraio. I giudici hanno accolto i ricorsi dell’associazione Mare Libero – Aps e di Giuliano Esposito, difesi dall’avvocato Bruno De Maria.

Nel dettaglio, sono state annullate:

  • la delibera n. 205 del 6 giugno 2025 del Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, relativa all’accordo di collaborazione tra Autorità Portuale, Comune di Napoli e Bagno Elena s.r.l. per la fruizione della spiaggia libera tra Palazzo Donn’Anna e il limite della concessione demaniale di Bagno Ideal;

  • il successivo “Accordo di collaborazione per l’ordine e la sicurezza pubblica”;

  • la delibera della giunta Manfredi n. 251 del 5 giugno;

  • la nota del Comune di Napoli del 29 maggio 2023 con cui il Servizio Tutela del Mare aveva determinato il limite massimo di accessi.

Il Tar ha inoltre confermato l’illegittimità delle proroghe delle concessioni ai lidi privati Bagno Elena e Ideal.

Per i giudici amministrativi, le spiagge rappresentano un “bene pubblico collettivo” che “non solo non possono in nessun caso essere privatizzate, ma hanno anche una intrinseca e non eliminabile vocazione alla fruizione collettiva da parte della collettività”.

Il limite dei 60 accessi: cosa non ha convinto i giudici

Il Tar non ha escluso in assoluto la possibilità di contingentare gli accessi. “L’esigenza di evitare il sovraffollamento nel periodo estivo – scrive – è ragionevole, fondata su dati oggettivi e considerazioni di comune buon senso”.

A essere bocciato è stato il criterio utilizzato dal Comune per calcolare la capienza massima. L’amministrazione aveva applicato l’ordinanza n. 16 del 2024 dell’Autorità Portuale, pensata però per stabilimenti balneari attrezzati con ombrelloni e distanziamento tra postazioni.

Secondo il Tar, trattandosi di spiaggia pubblica non attrezzata, il numero massimo di presenze deve essere determinato esclusivamente sulla base delle esigenze di sicurezza e incolumità delle persone.

Da qui l’annullamento della delibera “nella parte in cui determina in 60 il numero massimo degli accessi consentiti simultaneamente alla spiaggia”, imponendo al Comune di ripronunciarsi adottando criteri legati unicamente alla sicurezza.

Il nodo dell’orario di chiusura

Altro punto centrale riguarda l’orario di chiusura fissato alle 17.30, coincidente con quello dei lidi privati incaricati di presidiare gli accessi e gestire il sistema di prenotazione.

Il Tar aveva già disposto, con un decreto di luglio, l’obbligo di garantire l’apertura fino alle ore 20, per consentire anche a soggetti fragili, anziani e bambini di frequentare la spiaggia nelle ore meno calde, senza bisogno di contingentamento.

Secondo quanto ricostruito, tale disposizione non sarebbe stata attuata.

Mare Libero: “Un precedente fondamentale”

L’associazione Mare Libero ha accolto con soddisfazione la decisione del tribunale, parlando di un sistema colpito “al cuore”.

Secondo l’associazione, le sentenze riaffermano che la spiaggia è un bene pubblico comune e deve essere realmente accessibile a tutti. Il Tar avrebbe ribadito che l’uso pubblico e gratuito deve rappresentare la regola, mentre la concessione ai privati costituisce un’eccezione.

Per Mare Libero, i Comuni non possono adottare provvedimenti che, pur motivati da esigenze di ordine o sicurezza, trasformino la spiaggia libera in una “dependance” dei lidi confinanti, imponendo controlli, prenotazioni o sistemi di filtraggio gestiti dai concessionari.

L’associazione definisce la pronuncia non solo una vittoria giudiziaria, ma un precedente significativo per la tutela della fruizione collettiva delle spiagge.

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