giovedì, Marzo 28, 2024

Italia – Svizzera: fine del segreto bancario

- Advertisement -

Notizie più lette

Redazione
Redazionehttp://www.2anews.it
2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di promozione sociale attivo sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016.

La Svizzera apre le porte ai controlli: non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. Con la notifica del protocollo di Milano del 23 febbraio 2015, è entrato in vigore a tutti gli effetti il meccanismo rafforzato delle rogatorie fiscali, che prevede lo scambio di informazioni fiscali tra i due paesi, modificando la storica convenzione del 1976 contro la doppia imposizione.

A COSA SI ESTENDE LA COOPERAZIONE FISCALE –La prima, epocale conseguenza è che la Svizzera non potrà più opporre al fisco italiano il segreto bancario. La cooperazione fiscale viene estesa a tutte le cosiddette “informazioni verosimilmente rilevanti per l’amministrazione e/o per l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione, riscosse in Italia oppure in Svizzera”. Un salto in avanti sostanziale poiché, secondo il testo previgente, la cooperazione si limitava alle informazioni necessarie per evitare l’utilizzazione abusiva della Convenzione. Il Protocollo vieta “una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni”, quella che viene definita fishing expedition. Le domande di informazioni inoltre devono essere rilevanti in merito agli affari del contribuente per il quale si richiede l’accertamento. Si conservano insomma delle clausole di salvaguardia che potrebbero fornire una via di scampo al controllo.

NUOVE REGOLE DI SCAMBIO – La domanda di cooperazione fiscale può riferirsi sia a un singolo contribuente, identificato con nome e cognome, oppure (per la precisione “altrimenti”, nei termini del protocollo) a una pluralità di contribuenti. Sull’avverbio “altrimenti” è prevedibile che si accenderanno battaglie giudiziarie, come già avvenne per le rogatorie di gruppo approdate in Svizzera dagli Usa e, recentemente, dall’Olanda.

RIMANGONO ALCUNI SEGRETI – Permangono le garanzie giudiziarie e procedurali classiche che, per la Svizzera, sono previste dalla legge federale sull’assistenza internazionale in materia fiscale: diritto di essere informati e di ricevere copia della domanda di cooperazione, diritto di ricorso. La Svizzera ha dovuto prevedere anche la possibilità, in casi eccezionali, di non informare preventivamente il contribuente destinatario di una domanda di assistenza, benché solo “in casi eccezionali”.

Restano fermi i principi storici del rispetto del segreto da parte delle autorità fiscali che ricevono il risultato della domanda di assistenza, e anche il divieto di utilizzare i documenti a scopi diversi da quelli fiscali, salvo ovviamente il caso di perseguire ipotesi di reati fiscali.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Ultime Notizie