Equitalia comunica agli utenti per chi non è riuscito a pagare le tre rate della prima rottamazione o ne ha pagato solo qualcuna, che non può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’art. 6 del DL 193/2016, con la sola eccezione di quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24/10/2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione.
Quindi, anche se è ingiusto, chi ha aderito alla prima rottamazione, e non ha pagato le prime tre rate, non può aderire alla rottamazione bis con le nuove scadenze.
Nello specifico Equitalia spiega la regolarizzazione istanze respinte-non in regola con vecchio piano di dilazione in essere al 24/10/16.
Il contribuente, nei casi di rigetto della precedente richiesta di definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016, deve:
Non può accedere alla nuova definizione agevolata se non con tale modalità.
Pagato entro il 31 luglio 2018 l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016, la DA sugli importi residui potrà essere pagata in unica soluzione a ottobre 2018 o in tre rate (ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%)).
NB: Le medesime regole valgono anche per chi non avesse presentato la DA entro il 21 aprile 2017 e non ha ottemperato ai pagamenti delle rate al 31/12/2016 di rateizzazioni in essere al 24 ottobre 2016.
Inoltre i debiti non pagati con “ContiTu”, se i debiti non sono stati inclusi nella prima definizione agevolata possono essere rottamati, altrimenti NO non possono rientrare nella Rottamazione Bis.
Fonte: Odcec di Roma, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Articolo pubblicato il: 22 Dicembre 2017 19:51