giovedì, Marzo 28, 2024

Reddito di cittadinanza, cosa cambia con il Coronavirus

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Francesco Monaco
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Francesco Monaco, giornalista. Esperienza dalla carta stampata a internet, radio e tv. Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'.

Con il nuovo Decreto legge, è stata disposta la sospensione delle misure di condizionalità per il Reddito di cittadinanza.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 all’art 40 “Sospensione delle misure di condizionalità”, ha disposto la sospensione di due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto degli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza.

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono sospesi i termini di alcuni adempimenti, tra i quali quelli relativi alla presa in carico diretta dei beneficiari e i termini per la convocazione degli stessi da parte dei servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni e dei Centri per l’Impiego. Il Ministero si riserva inoltre di inviare indicazioni più dettagliate per rispondere alle diverse esigenze legate al diffondersi del virus COVID-19.

Ecco il testo:

Sospensione delle misure di condizionalità (Art. 40)

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all’articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

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