sabato, Aprile 20, 2024

Legge di Bilancio, ecco il testo definitivo sulle pensioni

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E’ stata approvata definitivamente la legge di bilancio 2018 e ora dovrà essere pubblicata sulla GU. Ecco le novità per le pensioni e la previdenza complementare.

Con la nuova legge di bilancio approvata in Senato ci sono novità sulla pensione pubblica e su quella complementare. Viene confermato il principio dell’aumento automatico dell’età pensionabile con la costituzione di una commissione che dovrà studiare il problema.

Il comma 155 prevede l’istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale. La Commissione sarà istituita con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, e dovrà studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori o delle lavoratrici , al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. La Commissione dovrà conclude i lavori entro il 30 settembre 2018.

Articolo 1, commi 162-167 (APE volontaria, APE sociale e lavoratori precoci)

Blocco età pensionabile per gli addetti ai lavori usuranti e gravosi
Dal 2019 l’età pensionabile aumenta a 67 anni, e aumentano di 5 mesi tutti i requisiti per le pensioni soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.
Per gli addetti ai lavori usuranti  gravosi e notturni  l’età pensionabile resta ferma a 66 anni e 7 mesi. Gli addetti ai lavori usuranti sono coloro che possono ancora usufruire della pensione di anzianità con le quote, mentre gli addetti ai lavori gravosi sono coloro che possono beneficiare dell’Ape sociale con 30/36 anni di contributi a seconda della fattispecie della richiesta.
Per aver diritto delle agevolazioni pensionistiche gli addetti ai lavori usuranti o gravosi devono aver svolto le attività  previste dalla legge per almeno 7 anni nell’ultimo decennio prima del pensionamento.
Per quanto riguarda, poi, i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016), che prestano attività per meno di 78 giorni all’anno, i giorni lavorativi effettivamente svolti saranno moltiplicati per il coefficiente di 1,5, ai fini del diritto alla pensione di anzianità (comma 170).
Sia per gli addetti ai lavori usuranti, che per gli addetti ai lavori gravosi, ad ogni modo, l’età pensionabile resterà inalterata solo se in possesso di almeno 30 anni di contributi.
Nella legge di Bilancio 2018 è stato poi previsto l’ampliamento dell’Ape social a 4 nuove categorie che potranno beneficiare anche del blocco dell’età pensionabile.
Si tratta di:
1 -operai siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature fuori dal perimetro dei lavori usuranti;
2 – operai dell’agricoltura, della zootecnia e pesca;
3 – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne;
4 – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperative.
Per i lavori gravosi, è stato eliminato  il vincolo della tariffa Inail pari almeno al 17 per mille, (condizione che ha provocato il rigetto di moltissime domande nella prima applicazione).
Questi lavoratori potranno poi avere accesso, così come tutte le categorie di destinatari dell’Ape sociale, alla pensione anticipata precoci con 41 anni di contributi, se posseggono almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro accreditati prima del compimento del 19° anno di età.
Ape sociale 2018 disoccupati
Per quanto riguarda la categoria dei disoccupati, anch’essi destinatari dell’Ape sociale, la misura è stata estesa anche a coloro il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni.Potranno accedere all’Ape sociale anche coloro che sono stati rioccupati con un contratto di lavoro subordinato, con i voucher o col contratto di prestazione occasionale o il libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente .
Ape sociale 2018 per assistenza ai disabili
Per quanto riguarda coloro che assistono i famigliari con disabilità, potranno accedere alla misura coloro che assistono un disabile portatore di handicap grave convivente, anche se familiare entro il 2° grado, qualora i suoi genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.
Ape sociale donna
In merito ai requisiti contributivi previsti per l’Ape sociale, la legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto una riduzione degli anni di contributi richiesti per le lavoratrici con figli.
La riduzione prevista è pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2 anni di riduzione del requisito contributivo.
In questo modo, le donne con almeno due figli appartenenti alla categoria degli invalidi, di assistenza ai disabili o dei disoccupati, possono richiedere l’Ape sociale con un minimo di 28 anni di contributi, mentre le appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi possono richiedere l’indennità  con un minimo di 34 anni di contributi.
Proroga Ape sociale e  ape volontaria
La legge di Bilancio 2018 ha anche previsto la proroga sia dell’Ape sociale che dell’Ape volontario per coloro che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2019. In particolare, nella manovra è stato stanziato un apposito fondo in cui dovranno confluire le risorse utili alla proroga delle misure, che dovrà essere adottata con un apposito decreto.

Pensioni in anticipo di 7 anni con l’isopensione e l’assegno straordinario.
In pensione con 7 anni di anticipo: si tratta di una nuova possibilità introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha ampliato l’isopensione, uno scivolo pensionistico che consente l’uscita dal lavoro prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento.
L’isopensione, comunque, non è l’unico trattamento che consente di ottenere la pensione con 7 anni di anticipo: la pensione anticipata 7 anni prima può essere difatti ottenuta anche con un altro strumento, l’assegno straordinario.

L’isopensione è uno scivolo pensionistico, alternativo all’ape aziendale, istituito dalla Legge Fornero, che consente ai dipendenti di anticipare l’uscita dal lavoro sino a un massimo di 4 anni senza perdere lo stipendio: questo prepensionamento, come abbiamo visto, è stato ampliato a 7 anni dalla legge di Bilancio 2018.
Non si tratta di una pensione anticipata, anche se la prestazione a cui il lavoratore ha diritto è pari all’importo della pensione spettante (esclusi i contributi figurativi che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo): si tratta, invece, di una prestazione a sostegno del reddito, come la disoccupazione e la mobilità. Oltre all’isopensione, al lavoratore sono anche accreditati i contributi previdenziali spettanti sino alla data di maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia (a seconda del trattamento che il lavoratore può ottenere per primo).
Possono beneficiare dell’isopensione i lavoratori in esubero che:
• sono occupati presso aziende che hanno mediamente più di 15 dipendenti, ai quali manchino non più di 4 anni- dal 2018 7 anni- al raggiungimento dei requisiti per la pensione;
• sono oggetto di un accordo sindacale aziendale (con le organizzazioni comparativamente più rappresentative);
• concludono un ulteriore accordo con l’impresa, con cui si fornisce il consenso alla cessazione del rapporto (il consenso non è necessario solo in caso di licenziamenti collettivi).

Assegno straordinario di prepensionamento con 7 anni di anticipo
Per i lavoratori delle imprese che aderiscono ai fondi bilaterali può essere erogato (se previsto dagli accordi di costituzione del fondo) un assegno straordinario per il sostegno al reddito: la prestazione, meglio nota come prepensionamento, è riconosciuta, al pari dell’isopensione, nelle procedure di agevolazione all’esodo dei dipendenti.

Fondi pensione Espero e Perseo Sirio: equiparazione benefici fiscali  e silenzio assenso
Il comma 156 prevede che a decorrere dal 1º gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti ai fondi pensione Espero o  Perseo Sirio,  si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati fino a 5164,27 euro come previsto per i dipendenti privati e la tassazione agevolata delle prestazioni.
Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, i benefici fiscali sono applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2018. Per i montanti accumulati fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
157. Per il personale assunto successivamente alla data del 1º gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori secondo le direttive della Covip.

Comma 158. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018

Rita 2018, pensione complementare con 10 anni di anticipo ( comma 168)
La Rita, rendita integrativa anticipata, consiste nella possibilità di ottenere in anticipo la pensione complementare, rispetto alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione principale: in questo modo, il costo dell’Ape volontario può essere diminuito o addirittura azzerato, nel caso in cui la rendita anticipata sia consistente.
Hanno diritto alla pensione integrativa anticipata, o Rita, gli iscritti alla previdenza complementare che risultano disoccupati da almeno 24 mesi (non più da almeno 48 mesi), possiedono almeno 20 anni di contributi e maturano entro 5 anni i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Inoltre, la rendita può essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti della pensione principale, nell’ipotesi in cui l’anticipo decennale sia previsto dallo statuto o dal regolamento del fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore aderisce.

Fondi territoriali
Il Comma 171 contiene disposizioni e a favore dei fondi territoriali come Laborfond e Fopadiva. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento di contributi aggiuntivi a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l’individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall’articolo 8, comma 7,ettera b), del decreto legislativo 252/05, salvo che sia già iscritto ad un fondo. In tal caso il contributo si aggiunge alla posizione già in atto.
Soppressione FONDINPS Articolo 1, commi 173 – 176

I commi da 173 a 176, prevedono la soppressione di FONDINPS, cioè del fondo pensione residuale istituito al fine di accogliere le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (cd. TFR tacito).
La soppressione è disposta con decorrenza stabilita con apposito decreto interministeriale (di cui non viene individuato un termine per l’emanazione) (comma 173). Con il medesimo decreto interministeriale viene individuato il fondo pensione (fra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo) cui far affluire le quote di TFR maturando in precedenza destinate a FONDINPS (comma 174). Alla forma pensionistica così individuata sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso FONDINPS ed esistenti alla data di soppressione della stessa.

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