sabato, Aprile 20, 2024

Lista d’attesa oltre i 60 gg? Puoi andare dal privato pagando solo il ticket

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Se per l’esame o la visita specialistica ti viene dato un tempo di attesa di mesi all’ASL, puoi ricorrere al privato pagando solo il ticket e beneficiare di una prestazione sanitaria in un tempo più breve. Lo prevede il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa. Ecco come fare per usufruirne.

Il ticket sanitario in Italia è una tassa ovvero una quota di partecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica come controprestazione per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato. Venne introdotto dal Governo De Mita con il decreto legge 23 marzo 1989 e il suo ammontare è stato più volte modificato nel corso del tempo. I cittadini sono tenuti a corrispondere il ticket sanitario per prestazioni quali visite o esami specialistici e ricoveri ospedalieri.

Spesso le liste d’attesa per una visita o un esame in ospedale o nei centri convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale sono lunghissime, ma in alcuni casi è possibile ricorrere al privato pagando solo il ticket.

Lo prevede il Piano nazionale delle liste d’attesa elaborato dal Governo, in intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

In questo documento sono state stabilite le priorità e i tempi massimi entro i quali il Sistema sanitario nazionale è tenuto a effettuare gli esami, le visite specialistiche, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici. In questo modo è possibile garantire il diritto fondamentale alla salute del cittadino, previsto dall’articolo 32 della Costituzione.

Il Piano stabilisce quattro priorità temporali, che il medico che prescrive la richiesta per la prestazione deve indicare nell’impegnativa, utilizzando le lettere U, B, D e P.

La lettera U dà diritto a una prestazione d’urgenza da erogare entro 72 ore. Condizione necessaria all’ottenimento del servizio è la prenotazione: bisogna richiedere la prestazione entro 48 ore dalla data della prescrizione medica.

La lettera B classifica gli esami da fornire entro 10 giorni.

La lettera D indica prestazioni di carattere differibile, di prima diagnosi: possono essere erogate entro 30 giorni (visite) o entro 60 giorni (esami strumentali). Tra gli esami strumentali che vanno erogati entro 60 giorni al 90% dei cittadini ci sono, poi la mammografia, la risonanza magnetica al cervello e tronco encefalico, alla pelvi, prostata e vescica, la risonanza magnetica muscoloscheletrica, alla colonna vertebrale, l’ecografia al capo e al collo, l’ecocolordoppler cardiaca, l’ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici, le ecografie all’addome, alla mammella e ostetriche-ginecologiche. Ecco nello specifico quali sono le prestazioni che ne fanno parte:

La lettera P indica le prestazioni programmate, da ricevere entro massimo 180 giorni. Sono state individuate 58 prestazioni, tra quelle offerte dal Sistema sanitario nazionale, il cui tempo massimo d’attesa va garantito almeno al 90% dei cittadini che ne fanno richiesta. Con particolare riferimento agli esami strumentali, da erogare entro 60 giorni, tra di essi rientrano anche le Tac, in particolare quelle, con e senza contrasto, al torace, all’addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale, al bacino. Già prima della stipula del primo Piano nazionale,l’articolo 3 del decreto legislativo numero 124/1998 sanciva l’obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere di determinare i tempi massimi che potevano intercorrere tra la data in cui una prestazione veniva richiesta e quella in cui la stessa veniva erogata e la possibilità per l’assistito, qualora l’attesa si fosse prolungata oltre i predetti termini, di chiedere che la prestazione venisse resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria o, in subordine, ricorrendo a prestazioni interamente private. Per le prestazioni di ricovero sono previste le seguenti liste di attesa massime:

Lettera A – Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o, comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

Lettera B – Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi 3 rapidamente al punto da diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Lettera C – Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Lettera D – Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

Come usufruire di questo diritto in caso di esami con attesa che superano i tempi indicati?

L’accesso a questo tipo di prestazione privata, però, non è automatica e per poterne usufruire è necessario presentare al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale una richiesta in carta semplice, nella quale andranno indicati i dati personali del paziente e i termini massimi prescritti dal Piano nazionale non rispettati, documentando adeguatamente la situazione, ovvero provando l’effettiva presentazione della richiesta di prestazione sanitaria. Avuta la risposta, non resterà quindi che recarsi presso la struttura privata per eseguire l’esame.

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